Associazione Nazionale ONLUS
VITTIME DEL SERVIZIO
FORZE DELL'ORDINE
Chi può presentare l'istanza per il riconoscimento di " Vittima del Dovere "
>> il militare o agente ferito nell'adempimento del dovere:
> nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
> nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
> nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
> in operazioni di soccorso;
> in attività di tutela della pubblica incolumità;
> a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
>> i superstiti del militare o agente deceduto:
Procedura
>> presentazione dell'istanza:
>> a chi deve essere indirizzata:
MINISTERO DELL'INTERNO
- DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO
- Area I - Servizio Assistenza e Attività Sociali - Vittime del Dovere
- Via Agostino de Pretis n° 86 - 00184 - ROMA
MINISTERO DELL'INTERNO
- DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
- DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
- Area II - Servizio Assistenza e Attività Sociali - Vittime del Dovere
- Via Cavour n° 5 - 00184 - ROMA
Esito della richiesta
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza concede con decreto (corredato dei mandati di pagamento) i benefici previsti (Speciale elargizione e/o Assegno vitalizio).
I decreti vengono trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il ministero dell'Interno per la registrazione.
Conseguentemente tale Ufficio dispone l'accreditamento sul conto corrente bancario del richiedente, nel caso della speciale elargizione, e il pagamento da parte del Dipartimento del Tesoro alla residenza dell'interessato, nel caso degli assegni;
Il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, nr. 104, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e 120 dalla data di comunicazione mediante notifica del decreto.
Decreto Legge 15 marzo 2010, n.66
(codice dell'ordinamento militare)
8-5-2010 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 106
SEZIONE III
PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO,
DELLA CRIMINALITA' E DEL DOVERE
Art. 1904
Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere
1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.
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