Statuto - VITTIME DEL SERVIZIO Associazione di volontariato Onlus

VITTIME DEL SERVIZIO Associazione di volontariato Onlus

Art. 1 – Costituzione

1.1 – E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata: “VITTIME DEL SERVIZIO Associazione di Volontariato Onlus” che in seguito sarà denominata l’Associazione. L’Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato n. 266/91, nonché il D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

1.2 – I contenuti e la struttura dell’Associazione sono inspirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.

1.3 – La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

 1.4 – L’Associazione ha sede in Velletri, Via Ulderico Mattoccia n.40.

 1.5 – Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città del Territorio Nazionale.

Art. 2 - Finalità

L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

 2.1 - L’ Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

a) assistenza sociale;

b) assistenza socio – sanitaria;

c) beneficenza;

d) formazione e tutela dei diritti civili.

Essa si propone di promuovere, favorire, coordinare ed attuare iniziative finalizzate a preservare la memoria delle “vittime del servizio della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato”, decedute o ferite in attività di servizio e per cause di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in attività di servizio o in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico ovvero nell’espletamento di funzioni di istituto attinenti ad operazioni di vigilanza preventiva e repressiva o in attività di soccorso, come meglio definite dalla Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dalla Legge 13 agosto 1980 n. 466 e da eventuali normative integrative e modificative che dovessero sopravvenire, sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della giustizia sostanziale per le “vittime del servizio” ed i familiari, assicurare assistenza ai familiari delle “vittime del servizio”, promuovere proposte di legge ed organizzare campagne, manifestazioni ed ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale, su qualsiasi tema inerente o collegato con quello delle “vittime del servizio”, approfondire la ricerca, la riflessione ed il dibattito sulle problematiche legate alla tutela degli operatori delle forze impegnate in attività di servizio, come meglio individuati ai sensi delle normative sopra citate. Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà aderire e partecipare ad altri organismi la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi istituzionali. L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni.

2.2 –Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Associazione si propone, in particolare, di esercitare: - Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti, lezioni, mostre, presentazioni di libri, istituzione di gruppi di studio e ricerca; - Attività ricreative: gestione di spazi culturali e ricreativi in genere, biblioteche, sale di lettura, organizzazione di viaggi a scopo culturale; - Attività editoriali: pubblicazione e distribuzione di bollettini, periodici (con esclusione dei quotidiani), libri, atti di convegni e seminari, studi, ricerche, materiale divulgativo in generale; - Attività assistenziali: creazione ed organizzazione, anche con il sostegno economico di terzi, di borse di studio, promozione di progetti di solidarietà; - Attività multimediali.

2.3 – Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. 2.4 – L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente. L’Associazione potrà compiere, in via non prevalente e nel rispetto dei limiti indicati dalla vigente normativa, le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria, direttamente connesse alla realizzazione degli scopi.

 Art. 3 – Aderenti all’Associazione

3.1 – Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche ‘adesione di “sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché nominare “aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

3.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1 – Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione.

3.4.2 – L’ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione.

3.4.3 – Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione: - per dimissioni volontarie; - per sopraggiunte impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; - per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso; - per decesso; - per comportamento contrastante con gli scopi statutari; - per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile, salvi i limiti di legge vigenti.

 Art. 4 – Diritti e doveri degli aderenti

 4.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

4.2 – Gli aderenti hanno il diritto: - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega; - di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; - di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 – Gli aderenti sono obbligati: - a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; - a versare il contributo stabilito dall’Assemblea; - a svolgere le attività preventivamente concordate; - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione

Art. 5 – Patrimonio ed Entrate

 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

- da eventuali fondi di riserva;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionale dell’Associazione;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all’incremento;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili od immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario ( o del Tesoriere o altro componente del consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

 Art. 6 – Organi sociali dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea degli aderenti;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conte;

- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali ed i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere rieletti.

 Art. 7 – Assemblea degli aderenti

7.1 – L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.

7.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.

7.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

7.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l’approvazione del programma e del preventivo per l’anno successivo;

- l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;

- l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; - ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;

- fissare l’ammontare della quota associativa.

7.5 – D’ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.6 – L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

7.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’Assemblea, in assenza di leggi in materia ed in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

7.8 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell’art. 14. 7.10 – Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

8.1 – Il consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 – Compete al consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività ed autorizzando la spesa;

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

- deliberare in merito all’esclusione di aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee con voto consultivo;

- nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente od a un Comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 9 – Il Presidente

9.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 – Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze.

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;

- presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al registro dei revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti: - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

- riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 11 – Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione od i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile, salvi i limiti delle leggi vigenti.

Art. 12– Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.

Art. 13 Bilancio

13.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori, se previsto, almeno 30 giorni a presentazione all’Assemblea.

13.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 – Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

13.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 14 Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione

14.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 – Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5 comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 15 Norme di rinvio

 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alla legge nr. 266 del giorno 11 agosto 1991, D.Lgvo 4.12.1997 nr. 460 alla legislazione regionale sul volontariato e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.